Art. 4.

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dalla Corte costituzionale ovvero di decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso».